REGOLE IN MATERIA DI FORMAZIONE
AILPU intende fornire un servizio di controllo e qualità anche per i corsi di formazione, per consentire ai propri soci di orientarsi verso una qualità già verificata dalla nostra associazione.
Per mantenere la Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP), al di là delle peculiarità di ogni singola professione, si introduce una validazione unica per la formazione in campo umanistico tramite i crediti ECU (Educazione Continua Umanistica). Il Consiglio Direttivo di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico accerta la validità dei crediti raggiunti nel periodo di riferimento.
AILPU, per la formazione permanente degli associati, stabilisce i seguenti criteri per l’assegnazione dei crediti formativi:
- l’anno formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- Per il triennio 2024/2026, per ottenere il minimo di formazione continua richiesta, i soci AILPU dovranno ottenere almeno 45 crediti ECU (corrispondenti a circa 45 ore di formazione nel triennio), oltre la presenza ad almeno un congresso AILPU, fatte salve eventuali diverse indicazioni per ogni specifica professione;
Il Socio può svolgere la propria formazione valida per il raggiungimento dei 45 crediti formativi minimi ai fini del riconoscimento dell’AQP all’interno delle offerte formative riconosciute da AILPU in OFFERTA FORMATIVA con le seguenti modalità:
- formazione residenziale
- formazione a distanza (FAD)
- riunioni, eventi e convegni
- attività di ricerca e sviluppo
- gruppi di incontro e confronto
- tirocini formativi
- tutoraggio e docenze
Per raggiungere il numero minimo di crediti ECU non c’è un limite per quanto riguarda la formazione residenziale o a distanza, mentre per ognuna delle altre modalità indicate potranno essere riconosciuti massimo 10 crediti all’interno del triennio.
Il Consiglio Direttivo di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico si occuperà di verificare le informazioni fornite dai soci che richiederanno l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale (AQP). I soci saranno tenuti all’invio di una autocertificazione sulla formazione svolta nonché copia della documentazione rilasciata dagli enti che hanno erogato la formazione di cui sopra.
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