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Segreteria: giovedì (9-12) - 388 909 9994
 
 

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE

Per iscriversi all’elenco dei Mediatori Familiari e annualmente ad ogni rinnovo, i soci dovranno fornire una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) nella quale si dichiari di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di Mediatore Familiare come da artt. 4 e 5 del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del suddetto decreto. Impegnandosi inoltre a rispettare le Regole Deontologiche peculiari della professione come da art. 6 del suddetto Decreto. Dovranno inoltre aver conseguito il titolo di Mediatore Familiare presso un corso certificato AILPU e allegare curriculum vitae. Eccezionalmente, su valutazione inappellabile deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, sarà possibile accettare l’iscrizione di coloro che ne faranno richiesta, provenienti da formazione non preliminarmente verificata e da altra associazione di categoria che abbia loro rilasciato AQP.

 

FORMAZIONE PERMANENTE

AILPU intende fornire un servizio di controllo e qualità anche per i corsi di formazione, per consentire ai propri soci di orientarsi verso una qualità già verificata dalla nostra associazione. 

Per mantenere la Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP), al di là delle peculiarità di ogni singola professione, si introduce una validazione unica per la formazione in campo umanistico tramite i crediti ECU (Educazione Continua Umanistica). Il Consiglio Direttivo di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico  accerta la validità dei crediti raggiunti nel periodo di riferimento.

AILPU, per la formazione permanente degli associati, stabilisce i seguenti criteri per l’assegnazione dei crediti formativi:

  • l’anno formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
  • Per il triennio 2024/2026, per ottenere il minimo di formazione continua richiesta, i soci AILPU dovranno ottenere almeno 45 crediti ECU (corrispondenti a circa 45 ore di formazione nel triennio), oltre la presenza ad almeno un congresso AILPU, fatte salve eventuali diverse indicazioni per ogni specifica professione;

Il Socio può svolgere la propria formazione valida per il raggiungimento dei 45 crediti formativi minimi ai fini del riconoscimento dell’AQP all’interno delle offerte formative riconosciute da AILPU: OFFERTA FORMATIVA con le seguenti modalità:

  • formazione residenziale
  • formazione a distanza (FAD)
  • riunioni, eventi e convegni
  • attività di ricerca e sviluppo
  • gruppi di incontro e confronto
  • tirocini formativi
  • tutoraggio e docenze

Per raggiungere il numero minimo di crediti ECU non c’è un limite per quanto riguarda la formazione residenziale o a distanza, mentre per ognuna delle altre modalità indicate potranno essere riconosciuti massimo 10 crediti all’interno del triennio.

 

DECRETO 27 ottobre 2023, n. 151 del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare. (23G00162) (GU n.255 del 31-10-2023) Vigente al: 15-11-2023

Per i Mediatori Familiari i 45 crediti di cui sopra DEVONO consistere in almeno dieci ore annuali nelle materie di cui al comma  5:

a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;
e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
g) la tutela dei minori;
h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
m) la figura del mediatore familiare;
n) le fasi del percorso di mediazione familiare;
o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
r) la violenza domestica e di genere., in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici.

Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico  hanno  cadenza annuale e i corsi dovranno essere tenuti da formatori validi ai sensi dell’art. 5 punto 7 del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151.